Descrizione

Disperdere le ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

L'autorizzazione alla dispersione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

  • disposizione testamentaria del defunto resa davanti a un notaio
  • iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati (l'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari)
  • testamento olografo che successivamente al decesso andrà registrato e pubblicato da un notaio

La dispersione delle ceneri deve essere eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso. Se le ceneri sono già state seppellite, l'autorizzazione deve essere chiesta al Comune in cui si trova il cimitero.

Approfondimenti

È possibile disperdere ceneri:

  • all'interno del cimitero nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze
  • fuori dal cimitero in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari. È vietato all'interno di centri abitati così come definiti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 3, com. 1, num. 8
  • in natura, quindi in mare, nei laghi e nei fiumi solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

È reato:

  • disperdere ceneri senza aver consegnato la dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso
  • disperdere ceneri diversamente da quanto indicato dal defunto
  • abbandonare l'urna.